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Il 14 settembre del 1979 nasce a Modena il Consorzio
Produttori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena con l'intento, fra gli
altri, di promuovere un'azione a livello legislativo che portasse al
riconoscimento della denominazione di origine. Dopo un intenso lavoro
svolto dal fondatore e primo Presidente del Consorzio, Paolo Guidotti
Bentivoglio, sulla base di un censimento delle acetaie che comprovava
quanto la consistenza produttiva dei consorziati ne giustificasse la
richiesta, il 05/04/1983 viene riconosciuta, con un decreto
ministeriale, la denominazione di origine per l'Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena. Nel decreto 05/04/1983 vengono fissati i
parametri tecnici e tecnologici e viene delimitata una zona di
produzione comprendente l'intera provincia di Modena, ed i comuni
limitrofi della provincia di Reggio Emilia. Questo decreto, però, non
avendo esplicitamente abrogato il DM 3 dicembre 1965 ha di fatto
permesso l'esistenza congiunta dell'Aceto Balsamico di Modena, definito
dal punto di vista merceologico ed ottenibile quindi ovunque, e l'ABTM,
riconosciuto da una legge di denominazione e producibile, dunque, solo
nella provincia di Modena.
Si attesero ancora tre anni per poter finalmente cominciare la
commercializzazione di ABTM: è infatti con la legge n°93 del 03/04/1986
che l'ABTM viene classificato non più come un aceto, ma come un
"condimento". Si dispose che l'unica materia prima utilizzabile fosse il
mosto cotto; il mosto doveva essere cotto a fuoco diretto e provenire da
vitigni tipici modenesi; l'invecchiamento doveva avere una durata non
inferiore ai 12 anni.
Con questo atto si verifica quindi la coesistenza di due prodotti che
utilizzano il nome "balsamico", l'Aceto Balsamico di Modena (ABM) e
l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM). Nonostante il termine
"balsamico" comune ad entrambi i prodotti è importante evidenziare le
profonde diversità fra i due prodotti:
1- Categoria merceologica: ABM è un aceto mentre ABTM è un condimento
invecchiato;
2 - Materia prima e sua zona di provenienza, tecnica produttiva;
3 - Impieghi gastronomici e nutrizionali.
A completare il panorama dei prodotti in commercio che
fanno uso del termine balsamico è bene ricordare l'Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia, prodotto del tutto simile all'ABTM per
origine, storia, metodologia produttiva, e che ne ha seguito le sorti
fino al 1986, anno in cui alcuni produttori reggiani hanno chiesto ed
ottenuto la registrazione di una denominazione di origine distinta.
Il Disciplinare di produzione dell'ABTM venne fissato dal decreto
emanato il 09/02/87: regola la produzione e le modalità di controllo
dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena; il 15/05 dello stesso anno
un ulteriore decreto affida al Consorzio Produttori Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena l'incarico di vigilanza sulla omonima
denominazione d'origine controllata. Detto aceto può fregiarsi del
titolo "tradizionale" solo dopo un minuzioso e severo controllo. Ciò che
si desidera commercializzare sotto quella denominazione è infatti
portato nella sede del Consorzio ove viene momentaneamente pesato e
sigillato; seguirà il severo esame organolettico di una commissione di
esperti assaggiatori. Solo pochi aceti risultati idonei potranno
raggiungere la fase di confezionamento, fase che avviene sempre nella
stessa sede in presenza del produttore e dell'agente vigilatore del
Consorzio. L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena è presente in
commercio in un contenitore unico, per legge, da 100 millilitri, in
vetro trasparente, ideato dalla Giugiaro Design. Su tutte le confezioni
è applicato il sigillo di garanzia e la fascetta numerata del Consorzio.
Il 17/04/2000 la Commissione Europea ha inserito l'ABTM nell'elenco dei
prodotti a denominazione di origine protetta.
Provv. 15 Maggio 2000(1).
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
"Aceto balsamico tradizionale di Modena".
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 Maggio 2000, n. 124.
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il regolamento (CEE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000
relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta
"Aceto balsamico tradizionale di Modena", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda
riepilogativa della denominazione di origine protetta "Aceto balsaico
tradizionale di Modena" affinché le disposizioni contenute nei predetti
documenti approvati in sede comunitaria, siano accessibili, per
informazione erga-omnes, sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di
produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine
protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena", registrata in sede
comunitaria con regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile
2000.
I produttori che intendano porre in commercio "l'Aceto balsamico
tradizionale di Modena" possono utilizzare, in sede di presentazione e
designaione del prodotto, la menzione "denominazione di origine
protetta" in conformità all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e
sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente in materia.
Disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta
"Aceto balsamico tradizionale di Modena"
1. Denominazione
La denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di
Modena" è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
2. Base ampelografica
L'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" deve essere ottenuto da mosti
di uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti
vitigni:
Lambrusco (tutte le varietà e cloni);
Ancellotta, Trebbiano (tutte e varietà e cloni);
Sauvignon, Sgavetta;
Berzemino, Occhio di Gatta.
Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere
ottenuto dalle uve dei vigneti iscritti alle DOC in provincia di Modena.
3. Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di
Modena" devono essere prodotte nel territorio tradizionale della
provincia di Modena.
4. Caratteristiche della materia prima
Le uve destinate alla produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di
Modena" devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi
saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali.
La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve
essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.
5. Metodo di elaborazione
I mosti freschi destinati alla produzione dell'"Aceto balsamico
tradizionale di Modena" possono essere sottoposti ad un processo di
decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento
della parte acquosa. E' vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti
addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.
I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine sono
sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. La cottura
del mosto deve avvenire a fuoco diretto per almeno 30 minuti a
temperatura non inferiore a 80°C.
Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della
provincia di Modena.
Per la produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" il mosto
cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed acetica in locali
tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il
nome di "acetaie", devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e
termiche e tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le
tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria
ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.
La fermentazione zuccherina ed acetica ottiene ottimale maturazione,
invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni
caso non inferiore a 12 anni, con il rispetto delle procedure
consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre
sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche
note con il nome di "madre".
Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'"Aceto balsamico
tradizionale di Modena" avvengono per travaso successivo di mosto cotto
in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legni
classici della zona che devono essere specificamente numerati e
contrassegnati.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non prevista nel presente
disciplinare.
La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della
zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di
utilizzo della denominazione di origine protetta e di qualsiasi
riferimento alla metodologia di produzione.
Il prodotto che a giudizio del detentore ha acquisito le caratteristiche
minime previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo è
sottoposto ad esame analitico ed organolettico.
6. Caratteristiche al consumo
L'"Aceto balsamico tradizionale di Modena", all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-
colore: bruno scuro, carico e lucente;
-
densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole
sciropposità;
-
profumo: "bouquet" caratteristico, fragrante,
complesso ma bene amalgamato, penetrante e persistente, di evidente
ma gradevole e armonica acidità;
-
sapore: caratteristico del balsamico, così come
attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in
immutabile continuità, dolce e agro e ben equilibrato con
apprezzabile acidità con lieve tangente di aromaticità ottenuta per
l'influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, vivo,
francp, pieno, velluttato, intenso e persistente, in buona sintonia
con i caratteri olfattivi che gli sono propri;
-
acidità totale: non inferiore a 4,5 gradi (
espressa in grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);
-
densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a
1,240.
L'accertamento delle carattersistiche analitiche ed
organolettiche della denominazione è effettuato, su richiesta degli
interessati, su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.
7. Esami analitici, sensoriali ed
imbottigliamento.
Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante
per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista
all'articolo 1.
L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito
dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene
nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Modena.
I contenitori in cui è confezionato l'"Aceto balsamico tradizionale di
Modena" debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la
conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono
rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito
elencate:
-
forma: sferica con base rettangolare in vetro
massiccio;
-
composizione: in vetro di colore bianco
cristallino;
-
capacità: cl 10 o cl 20, o cl 40.
La forma artistica del contenitore deve essere
conforme allo schema progettuale che figura nell'allegato.
Ad imbottigliamento effettuato l'"Aceto balsamico tradizionale di
Modena" deve essere corrredato di un contrassegno non riutilizzabile a
serie numerata apposto sul contenitore in modo tale che il contenuto non
possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
8. Designazione e presentazione
La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico
tradizionale di Modena" deve essere fatta in caratteri chiari,
indelebili e dela stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente
grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in
etichetta.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere
immediatamente seguita dalla dizione "denominazione di origine protetta"
scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di
quelli utilizzati per la designazione della denominazione.
In etichetta, potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua
del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine
protetta" o "D.O.P.".
Alla denominazione di cu iall'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato", "riserva", "superiore", "classico" o similari.
La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel
medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri
non superiori al triplo di qulli utilizzati per indicare la
denominazione.
E' vietato per ò'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" indicare ogni
riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra
vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore
ai 25 anni.
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di
elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono
figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente
separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre
il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia
di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non
sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e
nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Scheda riepilogativa VI/5278/99
-
Autorità competente dello Stato membro:
nome: Ministero per le politiche agricole;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel. 06/4819968 - fax 06/42013125
-
Organizzazione richiedente:
nome: consorzio tra produttori di aceto
balsamico tradizionale di Modena; indirizzo: sede legale c/o
C.C.I.A.A. - Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena, sede tecnica
corso Cavour, 60 - 41100 Modena;
tel. 059/336981 - fax 059/242566
composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()
-
Tipo del prodotto: condimento
-
Descrizione del discplinare: (sintesi dei
requisiti di cu iall'art. 4, paragrafo 2)
nome: "aceto balsamico tradizionale di
Modena";
descrizione: "l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena",
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: bruno scuro, carico lucente;
densità: apprezzabile in una corretta, sorrevole
sciropposità;
profumo: bouquet caratteristico, fragrante,
complessivamente ben amalgamato, penetrante e persistente,
di evidente ma gradevole ed armonica acidità;
sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i
secoli è stato consacrato dalla tradizione in imuutabile
continuità, dolce e agro e ben equilibrato con apprezzabile
acidità con lieve tangente di aromaticità ottenuta per
influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, vivo,
franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona
sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri;
acidità totale: non inferiore a 4,5 gradi (espressa in
grammi di acido acetico per 100 grammi di prodotto);
densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,240.
Il prodotto è ottenuto da mosti di uve.
L'imbottigliamento avviene nell'ambito del territorio della
provincia di Modena, in contenitori in vetro di colore bianco
cristallino, unici nella forma sferica con base rettangolare in
vetro massiccio.
Zona geografica: tutti i comuni della provincia di Modena.
Prova dell'origine.
Numerosissime sono le notizie storiche che riguardano l'"Aceto
balsamico tradizionale di Modena".
Il termine "balsamico" accanto alla parola aceto appare per la
prima volta nel 1700, come riportato nel registro delle
vendemmie e vendite dei vini per conto delle Cantine segrete
ducali per l'anno 1747 (archivio di Stato, Modena). Pur
tuttavia, questa tradizione a produrre aceto balsamico
"particolarissimo" in un'area abbastanza ristretta come appunto
la provincia di Modena, è tanto antica da trovare precisa
memoria già nel 1508 alla corte del duca di Modena, Alfonso I d'Este,
marito di Lucrezia Borgia.
Ancora, documenti e manoscritti del XVI secolo e dell'anno 1796,
riferiscono dei mosti ben maturi utilizzati per la produzione
dell'aceto balsamico alla modenese e dei rincalzi dei 36 barili
custoditi nel terzo torrione del palazzo ducale verso S.
Domenico.
E' interessante notare come da queste prime memorie appaiono di
continuo due costanti fondamentali per la produzione dell'"Aceto
balsamico tradizionale di Modena": il mosto cotto ottenuto dalle
uve tipiche coltivate in provincia di Modena quale prodotto di
base e la dislocazione dei locali di produzione in ambienti
alti, generalmente in sottotetto.
La prima codifica della produzione dell'"Aceto balsamico
tradizionale di Modena" ci perviene da una lettera autografa
inviata nel 1860 da Francesco Aggazzotti a Pio Fabriani.
A partire da tale data, le testimonianze relative a questa
produzione infittiscono e diventano più ufficiali grazie alla
diffusione commerciale: esposizione agraria 1863 in Modena,
esposizione emiliana in Bologna del 1888, depliant a stampa
dell'epoca in cui si afferma che l'aceto balsamico è una
specialità modenese, prodotto da uve scelte.
Per concludere, queste testimonianze confermano che in provincia
di Modena, da epoca immemorabile, viene prodotto un particolare
tipo di aceto, sconosciuto in altre zone, con caratteristiche
produttive e d'invecchiamento giunte pressoché inalterate fino
ai nostri giorni le quali sono state recepite e oggettivate nel
disciplinare di produzione dell'"Aceto balsamico tradizionale di
Modena".
Ai fini della rintracciabilità del prodotto, la materia prima,
cioè il mosto è ottenuto da uve provenienti dai vigneti
composti, in tutto o in parte dai vitigni specificatamente
indicati nell'art.2 del discipolinare di produzione o rientranti
tra quelli designati a produrre V.Q.P.R.D. nel territorio ella
provincia di Modena.
Tutte le partite, prima della immissione al conumo vengono
sottoposte ad esami analitici ed organolettici, il cui
superamento è condizione vincolante per la loro
commercializzazione.
Il prodotto, ad imbottigliamento effettuato, deve essere
corredato di un contrassegno non riutilizzabile a serie numerata
apposto sul contenitore, in modo tale che il contenuto non possa
essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
Metodo di ottenimento
Le uve destinate alla produzione dell'"Aceto balsamico
tradizionale di Modena" devono assicurare al mosto un titolo di
almeno 15 gradi saccarometrici e la loro produzione massima non
potrà superare i 160 quintali per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, con una resa massima di mosto non superiore al
70%.
I mosti destinati alla produzione della denominazione di origine
protetta vengono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in
vasi aperti. La cottura del mosto deve avvenire a fuoco diretto
per almeno 30 minuti a temperatura non inferiore a 80°C.
E' vietata l'utilizzazione di mosti uniti c/o mosti addizionati
di qualsiasi additivo e sostanza. Il mosto cotto è sottoposto a
fermentazione zuccherina e acetica in locali tradizionali, "acetaie",
secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto
stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali
escursioni termiche.
La maturazione ottimale, l'invecchiamento e l'affinamento
dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" che si protraggono
per almeno 12 anni, avvengono per travasi successivi di mosto
cotto in botticelle o vaselli, di differenti dimensioni e tipi
di legno classici della zona, numerati e contrassegnati, quali
il rovere, il ginepro, il ciliegio, il gelso e il castagno.
Il prodotto, acquisite a giudizio del detentore le
caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione,
è sottoposto ad esami analitici ed organolettici, superati i
quali può essere imbottigliato nei contenitori specificamente
previsti di vetro color bianco cristallino, di forma sferica con
base rettangolare, di capacità compresa tra cl 10 e cl 40. Tutte
le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio
del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di
Modena.
Legame geografico
E' il frutto della trasformazione lenta di un unico prodotto di
partenza: il mosto ottenuto da uve provenienti da vitigni
tradizionalmente coltivati nella provincia di Modena e cotto a
fuoco diretto.
La sua maturazione nei lunghi anni di invecchiamento (almeno 12)
avviene senza l'aggiunta di sostanze diverse dal mosto cotto e
senza interventi fisici o chimici di alcun tipo. Fra i prodotti
alimentari più tipici e caratteristici del comprensorio
modenese, l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena" riveste
grandissima importanza per le sue caratteristiche, che unite
alla modesta produzione, risultano essere gli elementi che ne
stabiliscono il pregio ed il prestigio in campo nazionale e
internazionale. Lo stretto legame tra il prodotto e i fattori
climatici e pedologici del territorio interessato trova conferma
e sostegno nel divieto di tecniche di invecchiamento accelerato
e/o artificiale, comprese quelle che si basano sulle variazioni
indotte delle condizioni di tempreatura, umidità e ventilazione
delle acetaie.
La circostanza che la materia prima proviene esclusivamente da
vigneti ricadenti nella provincia di Modena, utilizzati per
produrre V.Q.P.R.D., rende di fatto irriproducibile, al di fuori
della zona dettagliatamente prevista, le caratteristiche
dell'"Aceto balsamico tradizionale di Modena".
Organismo di controllo:
nome: Cermet - Certificazione e
controllo della qualità - Soc. cons. a.r.l.
indirizzo: via A. Moro n. 22 - 40068 S. Lazzaro di
Savena (Bologna).
Etichettarura.
Applicazione, ad ogni confezione d prodotto, del sigillo di
garanzia a serie numerata. Il produttore appone l'etichetta
con la propria ragione sociale e la dicitura: "Aceto
balsamico tradizionale di Modena" - Denominazione di origine
protetta.
Disposizioni nazionali:
Riconoscimento D.O.C. (decreto ministeriale 5 aprile 1983).
Appartenenza al settore dei codimenti (legge 3 aprile 1986,
n.93) Disciplinare di produzione (decreto ministeriaòe 9
febbraio 1987).
Numero CE: VI/5278/99.
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