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Presentazione
Zona di Origine

Come di "fà"
Marchi

Caratteristiche
Taglio
Conservazione
Proprietà
alimentari

Disciplinare
di produzione
Standard di produzione
Regolamento di marchiatura |
Regolamento di
alimentazione delle bovine
Regolamenti
Art.1
Campo di
applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità
per l'alimentazione delle vacche che producono
latte destinato alla produzione di
Parmigiano-Reggiano. Ai fini del presente
regolamento, per vacche da latte si intendono
gli animali in lattazione, quelli in asciutta e
le manze dal sesto mese di gravidanza.
Art. 2
Principi generali
per il razionamento
Il razionamento delle vacche da latte si basa
sull'impiego di foraggi locali. Nella razione
giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca
dei foraggi deve essere rappresentata da fieni.
La razione di base, costituita dai foraggi, deve
essere convenientemente integrata con mangimi in
grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti
della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel
loro complesso non deve superare quella
globalmente apportata dai foraggi (rapporto
foraggi/mangimi non inferiore a 1).
Non possono essere somministrati alle vacche da
latte alimenti che possono trasmettere aromi e
sapori anomali al latte e alterarne le
caratteristiche tecnologiche, alimenti che
rappresentano fonti di contaminazione e alimenti
in cattivo stato di conservazione.
Art. 3
Origine dei foraggi
Nell'alimentazione delle vacche da latte:
· almeno il 35% della sostanza secca dei foraggi
utilizzati deve essere di produzione aziendale;
· almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi
deve provenire dal Comprensorio.
Si considera adeguata, ai fini del comma
precedente, l'azienda che dispone di un rapporto
terra/bestiame (SAU) non inferiore a 0,33 ha per
vacca in lattazione in pianura e 0,50 ha in
montagna. Qualora la disponibilità dei terreni
sia inferiore, il produttore deve documentare la
provenienza dei foraggi acquistati.
Art.4
Foraggi ammessi
Possono essere somministrati alle vacche da
latte:
- i foraggi freschi ottenuti da prati naturali,
da prati stabili polifiti e da prati di erba
medica e di erba di trifoglio;
- gli erbai di loietto, di segale, di avena, di
orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da
ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis),
di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di
lupinella, somministrati singolarmente o
associati tra loro;
- gli erbai di pisello, veccia e favino purchè
associati con almeno una delle essenze foraggere
di cui al punto precedente;
- i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in
campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione)
delle essenze foraggere predette;
- il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta
intera del mais a maturazione latteo-cerosa o
cerosa, somministrato immediatamente dopo la
raccolta, nella dose massima di 15
kg/capo/giorno;
- le paglie di cereali, con esclusione di quella
di riso.
Possono altresì essere utilizzati per
l'alimentazione delle vacche da latte i foraggi
disidratati ottenuti con temperatura superiore a
100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno.
Tale apporto non può essere cumulato con la
quota di foraggi disidratati eventualmente
fornita con i mangimi.
Art. 5
Foraggi e
sottoprodotti vietati
Nell'alimentazione delle vacche da latte è
vietato:
a) l'impiego di insilati di ogni tipo, ivi
compresi i pastoni. Inoltre, per evitare che,
attraverso la catena alimentare, gli insilati
possano contaminare l'ambiente di stalla, è
altresì vietata anche la semplice detenzione in
azienda di insilati di erba e di alcuni
sottoprodotti quali le polpe di bietola, l'erba
di pisello da seme, le trebbie di birra, le
buccette di pomodoro, ecc., conservati in
balloni fasciati, trincee, platee o con altre
tecniche;
b) l'impiego di:
- foraggi riscaldati per fermentazione;
- foraggi trattati con additivi;
- foraggi ammuffiti, infestati da parassiti,
deteriorati, imbrattati oppure contaminati da
sostanze
tossiche, radioattive o comunque nocive;
c) l'impiego di:
- colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie
di piante da frutto e non, aglio selvatico e
coriandolo;
- stocchi di mais e di sorgo, brattee di mais,
paglia di soia, di riso, nonchè quella di medica
e di trifoglio da seme;
- ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami
e sottoprodotti vari allo stato fresco e
conservati;
- frutta fresca e conservata nonché tutti i
sottoprodotti freschi della relativa
lavorazione;
- barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi
compresi le foglie ed i colletti;
- trebbie di birra, distiller, borlande,
vinacce, graspe e altri sottoprodotti
provenienti dalla produzione della birra,
dall'industria enologica e saccarifera e dalle
distillerie ad esclusione del melasso, come
legante per mangini e delle polpe secche di
bietola;
- tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi
compreso il contenuto ruminale;
- tutti i sottoprodotti dell'industria casearia.
Art. 6
Mangimi
Nell'alimentazione delle vacche da latte possono
essere utilizzati, nelle forme indicate
nell'allegato, le seguenti materie prime:
- cereali: mais, orzo, avena, frumento,
triticale, segale e sorgo;
- semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
- semi di leguminose: fava, favino e pisello
proteico;
- foraggi: farine delle essenze foraggere
ammesse;
- polpe secche di bietola.
Possono inoltre essere utilizzati come
appetizzante nei mangimi composti:
- la carruba, in quantità non superiore al 3%;
- il melasso, in quantità non superiore al 3%.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono
essere inoltre utilizzati i prodotti e gli
alimenti autorizzati dalla legislazione vigente
per le vacche da latte.
Art. 7
Uso dei mangimi
Al fine di poter realizzare un corretto
razionamento, la somministrazione di mangimi
deve avvenire nel rispetto delle dosi
giornaliere riportate nell'allegato. Dal momento
che è sempre necessario l'utilizzo di più
materie prime, per ottenere un equilibrio tra i
vari componenti della razione, nell'allegato
sono riportate anche le percentuali massime
delle materie prime rispetto all'assunzione
totale giornaliera di mangimi.
I mangimi devono essere corredati da
"cartellini" in cui siano indicate le singole
materie prime che li costituiscono.
Tutte le materie prime devono essere
somministrate secche. È, quindi, vietato anche
l'impiego di polpe secche di bietola se
preventivamente umidificate.
I mangimi non possono essere conservati
all'interno della stalla.
Art. 8
Materie prime e
prodotti vietati
Non possono essere impiegati nell'alimentazione
della vacca da latte:
- gli alimenti di origine animale (farine di
pesce, carne, sangue, plasma, penne,
sottoprodotti vari della macellazione nonchè i
sottoprodotti essiccati della lavorazione del
latte e delle uova);
- i semi di cotone, veccia (comprese le
svecciature), fieno greco, lupino, colza,
ravizzone e vinaccioli;
- i sottoprodotti della lavorazione del riso:
lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana
verde;
- le farine di estrazione, panelli ed expeller
di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di
pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine,
babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano,
cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive,
mandorle e noci;
- la manioca, le patate e i derivati;
- gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e
da frutta e i sottoprodotti della loro
lavorazione;
- il melasso in forma liquida, i lieviti in
forma umida e tutti i sottoprodotti
dell'industria saccarifera, ad eccezione del
melasso usato come legante per mangimi e delle
polpe secche di bietola, delle birrerie
(trebbie, anche essiccate) e dell'industria
dolciaria o della panificazione;
- i terreni di fermentazione;
- l'urea e i derivati, i sali di ammonio, il
concentrato proteico di bietole (CPB), le
borlande e i distiller di ogni tipo e
provenienza.
Non possono essere somministrati alle vacche, né
direttamente, né come ingredienti dei mangimi,
grassi e saponi, siano essi di origine animale o
vegetale. Possono essere usati lipidi di origine
vegetale solo come supporto e protezione di
micronutrienti, nella dose massima di 100
g/capo/giorno.
Non possono essere somministrati alle vacche da
latte mangimi che contengano:
-additivi appartenenti al gruppo degli
antibiotici;
-gli antiossidanti butilidrossianisolo,
butilidrossitoluolo ed etossichina.
Come supporto per gli integratori minerali e
vitaminici, non possono essere usati prodotti
non ammessi dal presente Regolamento.
Non possono essere somministrati alle vacche da
latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da
parassiti, deteriorati, imbrattati oppure
contaminati da sostanze tossiche, radioattive o
comunque nocive.
Non possono essere somministrati alle vacche da
latte mangimi che contengano foraggi tagliati in
modo grossolano e preparati al di fuori
dell'azienda.
Art. 9
Animali alimentati
con insilati
Nelle aziende agricole che conferiscono latte
destinato alla produzione di
Parmigiano-Reggiano, soltanto alle manze entro
il sesto mese di gravidanza (ed eventualmente
agli animali da carne) possono essere
somministrati insilati di mais (silomais e
pastoni), purchè vengano rispettate le seguenti
condizioni:
- l'allevamento di questi animali deve attuarsi
in ambienti diversi da quelli in cui si trovano
le vacche da latte e la gestione dell'insilato
deve avvenire in modo da non imbrattare le aree
e gli attrezzi adibiti al governo delle
lattifere;
- al prelevamento ed alla distribuzione degli
insilati devono essere destinate attrezzature
diverse da quelle utilizzate per le vacche da
latte; in ogni caso devono essere adottati tutti
gli accorgimenti per evitare le possibili
contaminazioni;
- lo spandimento delle deiezioni solide e
liquide provenienti dalle stalle in cui si fa
uso di insilati non può avvenire sui prati in
produzione, per evitare la contaminazione delle
foraggere e l'effetto di accumulo legato al
ciclo delle spore.
Le manze e gli animali provenienti da altri
comparti produttivi e alimentati con insilati,
possono essere introdotti nell'allevamento delle
vacche in lattazione solo tre mesi dopo la
sospensione della somministrazione degli
insilati e devono essere accuratamente puliti
prima del loro inserimento nella mandria da
latte. In questo periodo non possono vivere a
contatto con i soggetti che continuano ad
assumere insilato.
Le aziende agricole che chiedono di conferire il
latte a caseifici che producono
Parmigiano-Reggiano, qualora abbiano utilizzato
insilati, possono essere autorizzate solo dopo
sei mesi dalla sospensione della
somministrazione di insilato, fermo restando il
rispetto delle altre disposizioni del
Regolamento.
Art. 10
Alimentazione con
Piatto Unico
Gli alimenti possono essere somministrati alle
vacche da latte mediante la tecnica del "Piatto
Unico", che consiste nella preparazione di una
miscela omogenea di tutti i componenti della
razione (foraggi secchi e mangimi semplici),
prima di distribuirli agli animali.
La preparazione della miscela deve avvenire
nell'azienda che lo utilizza.
Inoltre:
- non è consentita l'aggiunta nel carro di
foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si
impieghi il trinciato fresco di mais. Se si
utilizzano foraggi verdi, questi vanno
somministrati a parte;
- le operazioni di preparazione non possono
essere eseguite all'interno della stalla;
- nel caso in cui si usino insilati di mais,
conformemente al primo comma dell'art.10, non
può essere utilizzato lo stesso carro anche per
le vacche da latte;
- se si procede all'umidificazione della massa,
la miscelazione deve essere effettuata almeno
due volte al giorno e la distribuzione deve
seguire immediatamente la preparazione.
Art. 11
Nuovi prodotti e
tecnologie
L'eventuale impiego di alimenti non contemplati
dal presente Regolamento, così come le
variazioni delle dosi utilizzabili e
l'introduzione di modalità di preparazione e di
somministrazione non previste, sono condizionate
dall'esito favorevole delle sperimentazioni e
degli studi valutati dal Consorzio del
Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito
positivo, potranno costituire oggetto di
richiesta di modifica del Disciplinare di
produzione. |